La schermatura solare non è solo un complemento d’arredo: in alcuni casi l’installazione è obbligatoria per legge.
Non tutti sono a conoscenza del fatto che le schermature solari non sono sempre una scelta. Forniscono riparo dalla luce e riescono a contenere la temperatura interna degli ambienti, per non parlare dell’estetica.
Quando è obbligatorio per legge installare schermature solari?
Il “Decreto del Presidente della Repubblica” del 2 aprile 2009 , n. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, riporta a chiare lettere al punto 19 quanto segue:
- Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e’ resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25.
Il punto successivo, il 20, fa riferimento agli edifici esistenti, ricordando che:
- Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all’utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione puo’ essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
Quando invece, non è obbligatorio?
L’uso di una schermatura solare può essere evitato solo se si usa un vetro il cui fattore solare g (UNI EN 410) sia minore o uguale a 0,5.